REGOLAMENTO PROVINCIALE

REGOLAMENTO PROVINCIALE
della GILDA degli Insegnanti di Milano


Approvato dall’Assemblea straordinaria del 20 marzo 2002
con le modifiche apportate dall’Assemblea dei delegati del 23 maggio 2003, del 9 ottobre 2003,
del 23 febbraio 2006 e del 28 febbraio 2008.

Art. 1 Organi provinciali della GILDA di Milano

Gli organi provinciali della GILDA degli insegnanti di Milano fanno riferimento allo - Statuto della GILDA degli insegnanti e sono:

- l’Assemblea provinciale dei delegati delle Istituzioni scolastiche
- la Direzione Provinciale e i Delegati all’Assemblea Nazionale
- il Coordinatore provinciale
- il Collegio provinciale dei probiviri
- il Collegio provinciale per il controllo dei conti
- il Consiglio provinciale operativo

Art. 2 l’Assemblea provinciale dei delegati delle Istituzioni scolastiche

a) L’Assemblea provinciale dei delegati delle Istituzioni scolastiche è il massimo organo della GILDA degli insegnanti a livello provinciale, elegge la Direzione provinciale ed ha poteri e di indirizzo generale politico.

b) Partecipano con diritto di voto all’Assemblea provinciale i delegati eletti che rappresentano ogni Istituzione scolastica. Nelle Istituzioni scolastiche con meno di tre iscritti non vige la delega e i singoli iscritti partecipando all’assemblea esercitano un singolo diritto di voto. Gli iscritti alla Gilda degli Insegnanti in pensione possono partecipare all’Assemblea Provinciale ed esprimere un singolo voto, non possono esercitare il diritto di voto tramite delega.

I delegati esprimono tanti voti quanti sono gli iscritti nell’Istituzione scolastica. Nel caso di più di un delegato i voti spettanti all’Istituzione scolastica vengono divisi in parti uguali ai delegati partecipanti all’Assemblea. Eventuali resti vengono attribuiti ai più anziani anagraficamente.

In caso di assenze dei delegati di scuola all’Assemblea provinciale il singolo iscritto intervenuto può esprimere un singolo voto.

c) In ogni Istituzione scolastica si possono esprimere fino a tre delegati: il primo delegato viene eletto se ci sono almeno tre iscritti alla GILDA, il secondo delegato se ci sono almeno 6 iscritti, il terzo delegato se ci sono almeno 15 iscritti. I delegati devono essere in servizio effettivo nell’Istituzione scolastica stessa.

d) Non può essere rilasciata delega di voto ai delegati di altre Istituzioni scolastiche.

e) Ai membri della Direzione provinciale viene attribuito in tutte le riunioni dell’Assemblea provinciale dei delegati un singolo voto indipendentemente dall’esercizio di voto in quanto delegati.

f) La Direzione provinciale sulla base dell’elenco degli iscritti attribuisce il numero dei voti per ogni singola Istituzione scolastica prima che si riunisca l’Assemblea provinciale. L’elenco considerato valido per l’attribuzione dei voti sarà quello aggiornato nella sede provinciale 15 giorni prima della data fissata per ogni assemblea provinciale. I delegati sono tenuti ad informare la Direzione provinciale delle variazioni intervenute.

g) L’Assemblea viene convocata ogni anno entro il mese di Marzo per l’approvazione del conto consuntivo e preventivo. L’Assemblea provinciale dei delegati ogni due anni ha valore di Congresso, elegge gli organi statutari, il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei Conti. L’Assemblea provinciale dei delegati con carattere congressuale per l’elezione degli organismi statutari si deve comunque svolgere prima dell’Assemblea congressuale nazionale e secondo le scadenze previste dal regolamento nazionale.

h) Al momento del suo insediamento i partecipanti eleggono per alzata di mano l’ufficio di presidenza per i lavori assembleari formato da tre delegati di cui uno funge da presidente e uno da verbalizzante.

i) Nel caso si debba procedere ad elezioni di membri di Organismi statutari i partecipanti eleggono per alzata di mano la Commissione elettorale, composta da un Presidente e da due scrutatori. La commissione consegnerà una scheda di voto per ogni diritto di voto esprimibile.

j) Ogni incarico elettivo ha la durata di due anni e comunque fino alla successiva elezione nell’Assemblea provinciale dei delegati con carattere congressuale.

k) Durante l’anno l’Assemblea provinciale dei delegati viene convocata dal Coordinatore provinciale su indicazione della Direzione provinciale. La convocazione dell’Assemblea provinciale dei delegati avviene di norma con 10 giorni di anticipo rispetto alla data di effettuazione, con affissione all’albo della sede provinciale, con pubblicazione su tutti gli strumenti informativi della GILDA provinciale. Nel caso di elezioni di organismi la convocazione viene effettuata anche tramite lettera con posta ordinaria agli aventi diritto.

l) L’Assemblea ha capacità deliberante qualunque sia il numero dei partecipanti . La Direzione provinciale è responsabile della regolarità della convocazione.

m) Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti, tranne le delibere per la modifica del regolamento che vengono adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai presenti.

Art. 3 L’Assemblea degli iscritti delle Istituzioni scolastiche

a) L’Assemblea degli iscritti della singola Istituzione scolastica è l’organo di base della GILDA degli insegnanti. Si riunisce per eleggere i delegati qualora non siano stati ancora eletti o a seguito di trasferimenti o dimissioni. Rinnova l’elezione dei delegati con cadenza biennale.

b) I delegati rappresentano la GILDA nella singola Istituzione scolastica e partecipano ai sensi dell’art. 2 all’Assemblea provinciale.

c) I nomi dei delegati vengono notificati ai dirigenti scolastici per le prerogative sindacali.

d) Il Coordinatore provinciale, su mandato della Direzione Provinciale, può indicare un docente iscritto alla GILDA come rappresentante dell’Associazione in una scuola dove non sia stato ancora eletto un delegato. Tale qualifica non è assimilabile a quella di delegato per l’esercizio del diritto di voto.

Art. 4 Direzione provinciale e Delegati all’Assemblea Nazionale

a) Fanno parte della Direzione provinciale numero 9 eletti dall’Assemblea Provinciale dei delegati di cui all’art.2 . L’elezione avviene a scrutinio segreto e con le modalità previste dall’art. 2.

a) bis transitorio: La Direzione provinciale è integrata, in via provvisoria e fino alla formazione di una autonoma Direzione provinciale di Varese, dal membro eletto dall'Assemblea degli iscritti della Gilda degli insegnanti di Varese.

b) Ogni iscritto GILDA può presentare la sua candidatura purché sia iscritto alla GILDA da almeno un anno. La candidatura deve pervenire in forma scritta cinque giorni prima della data dell’Assemblea prevista per l’elezione della Direzione, per essere affissa all’albo della sede. Eventuali candidature successive debbono essere accettate dall’Assemblea stessa con voto a maggioranza.

c) Il candidato alla Direzione provinciale non deve rivestire incarichi direttivi in altre associazioni sindacali e professionali della scuola e in partiti politici.

d) Le elezioni dei membri della Direzione provinciale saranno attuate a scrutinio segreto e sulla scheda potranno essere segnate massimo 5 preferenze, le schede con più di cinque preferenze sono considerate nulle. Risulteranno eletti numero 9 candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti sarà considerato eletto il candidato anagraficamente più anziano.

e)Nel caso di successive dimissioni di membri della Direzione provinciale, la Direzione provinciale stessa provvede alla surroga con i primi dei non eletti. Nel caso non sia possibile procedere alla surroga la Direzione provinciale convocherà l’Assemblea provinciale dei delegati.

f) Nella sua prima riunione la Direzione provinciale si insedia ed elegge il Coordinatore Provinciale, tra i tre membri che hanno riportato il maggior numero di preferenze nelle elezioni dell’Assemblea dei delegati, previa esclusione di chi ha dichiarato l’indisponibilità. Elegge subito dopo il Tesoriere Provinciale e il Vice Coordinatore provinciale.

g) Sono delegati all’Assemblea Nazionale della Gilda degli Insegnanti il Coordinatore Provinciale o in caso di impedimento il Vice Coordinatore e 2 membri eletti dalla Direzione Provinciale. In caso di indisponibilità anche del Vice Coordinatore saranno eletti 3 membri. Nel caso di votazione a scrutinio segreto si potrà esprimere una sola preferenza. Se i delegati da eleggere sono 3 si potranno esprimere due preferenze. I delegati all’Assemblea Nazionale rappresenteranno in egual misura il numero delle deleghe della Provincia di Milano e in caso di resti tali deleghe sono attribuite al Coordinatore o al Vice Coordinatore. In caso di assenza sia del Coordinatore sia del Vice Coordinatore i resti vanno assegnati al membro più anziano di età anagrafica.

h) La mancata partecipazione immotivata per tre riunioni consecutive ai lavori della Direzione provinciale comporta la decadenza dalla carica di membro della Direzione. Il membro decaduto viene sostituito con la surroga di cui al punto e) del presente articolo.

i) Ogni membro della Direzione ha diritto a un voto, le delibere vengono votate a maggioranza, la riunione è valida solo in presenza del numero legale definito nella metà più uno degli aventi diritto al voto.

j)La Direzione provinciale si riunisce di norma una volta al mese e nei casi in cui il Coordinatore ne ravveda la necessità, o per richiesta straordinaria di 4 membri della Direzione stessa. I membri della Direzione vengono convocati almeno cinque giorni prima, solo in caso di particolare urgenza 24 ore prima.

k) La Direzione provinciale attua le delibere assembleari, prepara le riunioni delle assemblee istituzionalmente previste, promuove e progetta lo sviluppo dell’associazione. Mantiene, attraverso suoi membri designati, i rapporti con le altre organizzazioni sindacali
- politiche e con la stampa. Predispone tutti gli elementi per la partecipazione e per la campagna elettorale nelle elezioni R.S.U. e in tutti gli organismi rappresentativi dei docenti. Formula le proposte all’Assemblea nazionale in materia di distacchi e di esoneri, designa delegati per le contrattazioni decentrate, affida incarichi di responsabilità settoriale e territoriale, affida compiti organizzativi e di cura del contenzioso, regola nel complesso l’apertura della sede e gli oneri d’impegno che ne derivano.

Art.5 Compiti e competenze del coordinatore provinciale

Cura la convocazione del direzione provinciale, cura i rapporti con gli organi regionali e nazionali dell’Associazione; cura a livello provinciale i rapporti con le forze politiche, con le altre componenti sindacali e con la stampa nei limiti del mandato della Direzione provinciale e in collaborazione di altri membri eventualmente designati dalla direzione stessa. Rappresenta istituzionalmente la GILDA degli insegnanti per la provincia di Milano presso gli uffici scolastici provinciali. Predispone gli elementi utili per una corretta convocazione della Direzione provinciale e dell’Assemblea provinciale.

Art.6 Compiti e competenze del Tesoriere provinciale

a)Redige sulla base degli indirizzi economici e amministrativi della Direzione provinciale il conto consuntivo e preventivo.

b) Attua le delibere di spesa della Direzione provinciale. Redige di concerto con il Coordinatore provinciale e il Responsabile organizzativo la situazione mensile di cassa e informa la Direzione provinciale della situazione aggiornata.

c) Tiene il Registro delle entrate e delle uscite e conserva la documentazione relativa.

d) Cura i conteggi e i versamenti alle province federate, a quelle non ancora autonome, ai responsabili territoriali, e i rimborsi spese nei limiti delle delibere della Direzione provinciale.

Art. 7 Compiti e competenze del Vice Coordinatore provinciale

Sostituisce in caso di assenza o impedimento il Coordinatore provinciale; organizza in collaborazione con il Coordinatore e con il Tesoriere le iniziative della GILDA degli insegnanti provinciale e le attività della sede.

Art. 8 Rappresentanza nei contratti economici con terzi

Ai fini dei contratti economici con terzi, compresi i rapporti di conto corrente postale e bancario, rappresentano pro-tempore la Gilda provinciale di Milano il Coordinatore provinciale, il Tesoriere e il Vice Coordinatore provinciale. Per l’individuazione dei nomi dei responsabili fanno fede i verbali dell’Assemblea e i verbali della Direzione provinciale.

Art. 9 Il Consiglio provinciale operativo

a) Il Consiglio provinciale operativo è un organo consultivo, ne fanno parte i membri della Direzione provinciale, i responsabili di province limitrofe che a livello organizzativo fanno riferimento alla provincia di Milano, tutti gli iscritti che hanno incarichi di settore o territoriali dalla Direzione provinciale.

b)Viene riunito dalla Direzione provinciale ed esprime pareri in merito all’organizzazione delle iniziative.

Art.10 Il Collegio provinciale dei probiviri

a) Il collegio provinciale dei probiviri, eletto dall’Assemblea provinciale dei delegati di cui all’art. 2, è il massimo organo di garanzia dell’associazione a livello provinciale; è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre con la presenza di tre membri tra effettivi e supplenti.

b) I membri del Collegio sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dei votanti; gli elettori possono esprimere fino a 5 preferenze. In caso di parità di voti riportati sarà eletto il candidato anagraficamente più anziano.

c) Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un Presidente.

d) Al Collegio provinciale dei Probiviri spetta il giudizio, previo ricorso, sulla conformità allo Statuto della GILDA e al Regolamento provinciale degli atti adottati dagli organi dell’Associazione. Esso esamina e compone altresì le controversie che dovessero insorgere tra gli organi dell’associazione. Le decisioni sono appellabili al Collegio nazionale dei Probiviri.

e)Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dalla richiesta.

f) Il Collegio provinciale dei probiviri è competente a giudicare le infrazioni disciplinari degli iscritti della GILDA provinciale e di iscritti che ricoprono cariche elettive o di responsabilità.

g)Il Collegio, ricevuto un ricorso, deve invitare immediatamente le parti interessate ad inviare le proprie contro deduzioni entro il termine di trenta giorni. Il Collegio deve emettere la propria decisione entro 90 giorni dalla prima riunione.

h) La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell’Associazione e il candidato deve essere iscritto alla GILDA da almeno due anni. Il candidato al Collegio dei probiviri non deve rivestire incarichi direttivi in altre associazioni sindacali e professionali della scuola e in partiti politici.

i) Le misure disciplinari, commisurate alla gravità dell’infrazione, sono: il richiamo; la deplorazione; la sospensione da ogni attività fino a dodici mesi; l’espulsione dall’Associazione. Contro tali decisioni si può ricorrere ai probiviri nazionali.

Art. 11 Il Collegio provinciale per il controllo dei conti

a) Il Collegio provinciale per il controllo dei conti è eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea provinciale dei delegati vigila sugli atti amministrativi e contabili dell’Associazione, accompagna con una propria relazione il Conto consuntivo annuale ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre con la presenza di 3 membri fra effettivi e supplenti. I membri del Collegio sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dei votanti; gli elettori possono esprimere fino a 5 preferenze. In caso di parità di voti riportati sarà eletto il candidato anagraficamente più anziano.

b)Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente. I membri del Collegio, non possono ricoprire incarichi in Direttivi provinciali e nazionali e in Collegi di probiviri, la carica non è incompatibile con analogo incarico di controllo contabile in altra provincia o nazionale dell’Associazione stessa e il candidato alla carica deve essere iscritto alla GILDA da almeno due anni, non deve rivestire incarichi direttivi in altre associazioni sindacali e professionali della scuola e in partiti politici.

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