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REGOLAMENTO PROVINCIALE
della GILDA degli Insegnanti di Milano
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Approvato dall’Assemblea straordinaria del 20 marzo 2002 con le
modifiche apportate dall’Assemblea dei delegati del 23 maggio 2003, del 9 ottobre 2003, del
23 febbraio 2006 e del 28 febbraio 2008.
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Art. 1 Organi provinciali della GILDA di Milano
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Gli organi provinciali della GILDA degli insegnanti di Milano fanno riferimento allo
- Statuto della GILDA degli insegnanti e sono:
- l’Assemblea provinciale dei delegati delle Istituzioni scolastiche
- la Direzione Provinciale e i Delegati all’Assemblea Nazionale
- il Coordinatore provinciale
- il Collegio provinciale dei probiviri
- il Collegio provinciale per il controllo dei conti
- il Consiglio provinciale operativo
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Art. 2 l’Assemblea provinciale dei delegati delle Istituzioni scolastiche
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a) L’Assemblea provinciale dei delegati delle Istituzioni scolastiche è il massimo organo
della GILDA degli insegnanti a livello provinciale, elegge la Direzione provinciale ed ha
poteri e di indirizzo generale politico.
b) Partecipano con diritto di voto all’Assemblea provinciale i delegati eletti che
rappresentano ogni Istituzione scolastica. Nelle Istituzioni scolastiche con meno di tre
iscritti non vige la delega e i singoli iscritti partecipando all’assemblea esercitano un
singolo diritto di voto.
Gli iscritti alla Gilda degli Insegnanti in pensione possono partecipare all’Assemblea
Provinciale ed esprimere un singolo voto, non possono esercitare il diritto di voto tramite
delega.
I delegati esprimono tanti voti quanti sono gli iscritti nell’Istituzione scolastica. Nel caso
di più di un delegato i voti spettanti all’Istituzione scolastica vengono divisi in parti uguali
ai delegati partecipanti all’Assemblea. Eventuali resti vengono attribuiti ai più anziani
anagraficamente.
In caso di assenze dei delegati di scuola all’Assemblea provinciale il singolo iscritto
intervenuto può esprimere un singolo voto.
c) In ogni Istituzione scolastica si possono esprimere fino a tre delegati: il primo delegato
viene eletto se ci sono almeno tre iscritti alla GILDA, il secondo delegato se ci sono
almeno 6 iscritti, il terzo delegato se ci sono almeno 15 iscritti. I delegati devono essere in
servizio effettivo nell’Istituzione scolastica stessa.
d) Non può essere rilasciata delega di voto ai delegati di altre Istituzioni scolastiche.
e) Ai membri della Direzione provinciale viene attribuito in tutte le riunioni
dell’Assemblea provinciale dei delegati un singolo voto indipendentemente dall’esercizio
di voto in quanto delegati.
f) La Direzione provinciale sulla base dell’elenco degli iscritti attribuisce il numero dei
voti per ogni singola Istituzione scolastica prima che si riunisca l’Assemblea provinciale.
L’elenco considerato valido per l’attribuzione dei voti sarà quello aggiornato nella sede
provinciale 15 giorni prima della data fissata per ogni assemblea provinciale. I delegati
sono tenuti ad informare la Direzione provinciale delle variazioni intervenute.
g) L’Assemblea viene convocata ogni anno entro il mese di Marzo per l’approvazione del
conto consuntivo e preventivo. L’Assemblea provinciale dei delegati ogni due anni ha
valore di Congresso, elegge gli organi statutari, il Collegio dei Probiviri e quello dei
Revisori dei Conti. L’Assemblea provinciale dei delegati con carattere congressuale per
l’elezione degli organismi statutari si deve comunque svolgere prima dell’Assemblea
congressuale nazionale e secondo le scadenze previste dal regolamento nazionale.
h) Al momento del suo insediamento i partecipanti eleggono per alzata di mano l’ufficio
di presidenza per i lavori assembleari formato da tre delegati di cui uno funge da
presidente e uno da verbalizzante.
i) Nel caso si debba procedere ad elezioni di membri di Organismi statutari i partecipanti
eleggono per alzata di mano la Commissione elettorale, composta da un Presidente e da
due scrutatori. La commissione consegnerà una scheda di voto per ogni diritto di voto
esprimibile.
j) Ogni incarico elettivo ha la durata di due anni e comunque fino alla successiva elezione
nell’Assemblea provinciale dei delegati con carattere congressuale.
k) Durante l’anno l’Assemblea provinciale dei delegati viene convocata dal Coordinatore
provinciale su indicazione della Direzione provinciale. La convocazione dell’Assemblea
provinciale dei delegati avviene di norma con 10 giorni di anticipo rispetto alla data di
effettuazione, con affissione all’albo della sede provinciale, con pubblicazione su tutti gli
strumenti informativi della GILDA provinciale. Nel caso di elezioni di organismi la
convocazione viene effettuata anche tramite lettera con posta ordinaria agli aventi diritto.
l) L’Assemblea ha capacità deliberante qualunque sia il numero dei partecipanti . La
Direzione provinciale è responsabile della regolarità della convocazione.
m) Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti, tranne le
delibere per la modifica del regolamento che vengono adottate con la maggioranza dei due
terzi dei voti espressi dai presenti.
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Art. 3 L’Assemblea degli iscritti delle Istituzioni scolastiche
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a) L’Assemblea degli iscritti della singola Istituzione scolastica è l’organo di base della
GILDA degli insegnanti. Si riunisce per eleggere i delegati qualora non siano stati
ancora eletti o a seguito di trasferimenti o dimissioni. Rinnova l’elezione dei delegati
con cadenza biennale.
b) I delegati rappresentano la GILDA nella singola Istituzione scolastica e partecipano ai
sensi dell’art. 2 all’Assemblea provinciale.
c) I nomi dei delegati vengono notificati ai dirigenti scolastici per le prerogative sindacali.
d) Il Coordinatore provinciale, su mandato della Direzione Provinciale, può indicare un
docente iscritto alla GILDA come rappresentante dell’Associazione in una scuola dove
non sia stato ancora eletto un delegato. Tale qualifica non è assimilabile a quella di
delegato per l’esercizio del diritto di voto.
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Art. 4 Direzione provinciale e Delegati all’Assemblea Nazionale
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a) Fanno parte della Direzione provinciale numero 9 eletti dall’Assemblea Provinciale dei
delegati di cui all’art.2 . L’elezione avviene a scrutinio segreto e con le modalità previste
dall’art. 2.
a) bis transitorio:
La Direzione provinciale è integrata, in via provvisoria e fino alla formazione di una
autonoma Direzione provinciale di Varese, dal membro eletto dall'Assemblea degli iscritti
della Gilda degli insegnanti di Varese.
b) Ogni iscritto GILDA può presentare la sua candidatura purché sia iscritto alla GILDA
da almeno un anno. La candidatura deve pervenire in forma scritta cinque giorni prima
della data dell’Assemblea prevista per l’elezione della Direzione, per essere affissa all’albo
della sede. Eventuali candidature successive debbono essere accettate dall’Assemblea
stessa con voto a maggioranza.
c) Il candidato alla Direzione provinciale non deve rivestire incarichi direttivi in altre
associazioni sindacali e professionali della scuola e in partiti politici.
d) Le elezioni dei membri della Direzione provinciale saranno attuate a scrutinio segreto e
sulla scheda potranno essere segnate massimo 5 preferenze, le schede con più di cinque
preferenze sono considerate nulle. Risulteranno eletti numero 9 candidati che avranno
riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti sarà considerato eletto
il candidato anagraficamente più anziano.
e)Nel caso di successive dimissioni di membri della Direzione provinciale, la Direzione
provinciale stessa provvede alla surroga con i primi dei non eletti. Nel caso non sia
possibile procedere alla surroga la Direzione provinciale convocherà l’Assemblea
provinciale dei delegati.
f) Nella sua prima riunione la Direzione provinciale si insedia ed elegge il Coordinatore
Provinciale, tra i tre membri che hanno riportato il maggior numero di preferenze nelle
elezioni dell’Assemblea dei delegati, previa esclusione di chi ha dichiarato
l’indisponibilità. Elegge subito dopo il Tesoriere Provinciale e il Vice Coordinatore
provinciale.
g) Sono delegati all’Assemblea Nazionale della Gilda degli Insegnanti il Coordinatore
Provinciale o in caso di impedimento il Vice Coordinatore e 2 membri eletti dalla
Direzione Provinciale. In caso di indisponibilità anche del Vice Coordinatore saranno
eletti 3 membri. Nel caso di votazione a scrutinio segreto si potrà esprimere una sola
preferenza. Se i delegati da eleggere sono 3 si potranno esprimere due preferenze. I
delegati all’Assemblea Nazionale rappresenteranno in egual misura il numero delle
deleghe della Provincia di Milano e in caso di resti tali deleghe sono attribuite al
Coordinatore o al Vice Coordinatore. In caso di assenza sia del Coordinatore sia del Vice
Coordinatore i resti vanno assegnati al membro più anziano di età anagrafica.
h) La mancata partecipazione immotivata per tre riunioni consecutive ai lavori della
Direzione provinciale comporta la decadenza dalla carica di membro della Direzione. Il
membro decaduto viene sostituito con la surroga di cui al punto e) del presente articolo.
i) Ogni membro della Direzione ha diritto a un voto, le delibere vengono votate a
maggioranza, la riunione è valida solo in presenza del numero legale definito nella metà
più uno degli aventi diritto al voto.
j)La Direzione provinciale si riunisce di norma una volta al mese e nei casi in cui il
Coordinatore ne ravveda la necessità, o per richiesta straordinaria di 4 membri della
Direzione stessa. I membri della Direzione vengono convocati almeno cinque giorni
prima, solo in caso di particolare urgenza 24 ore prima.
k) La Direzione provinciale attua le delibere assembleari, prepara le riunioni delle
assemblee istituzionalmente previste, promuove e progetta lo sviluppo dell’associazione.
Mantiene, attraverso suoi membri designati, i rapporti con le altre organizzazioni sindacali
- politiche e con la stampa. Predispone tutti gli elementi per la partecipazione e per la
campagna elettorale nelle elezioni R.S.U. e in tutti gli organismi rappresentativi dei
docenti. Formula le proposte all’Assemblea nazionale in materia di distacchi e di esoneri,
designa delegati per le contrattazioni decentrate, affida incarichi di responsabilità
settoriale e territoriale, affida compiti organizzativi e di cura del contenzioso, regola nel
complesso l’apertura della sede e gli oneri d’impegno che ne derivano.
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Art.5 Compiti e competenze del coordinatore provinciale
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Cura la convocazione del direzione provinciale, cura i rapporti con gli organi regionali e
nazionali dell’Associazione; cura a livello provinciale i rapporti con le forze politiche,
con le altre componenti sindacali e con la stampa nei limiti del mandato della Direzione
provinciale e in collaborazione di altri membri eventualmente designati dalla direzione
stessa. Rappresenta istituzionalmente la GILDA degli insegnanti per la provincia di
Milano presso gli uffici scolastici provinciali. Predispone gli elementi utili per una corretta
convocazione della Direzione provinciale e dell’Assemblea provinciale.
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Art.6 Compiti e competenze del Tesoriere provinciale
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a)Redige sulla base degli indirizzi economici e amministrativi della Direzione provinciale
il conto consuntivo e preventivo.
b) Attua le delibere di spesa della Direzione provinciale. Redige di concerto con il
Coordinatore provinciale e il Responsabile organizzativo la situazione mensile di cassa e
informa la Direzione provinciale della situazione aggiornata.
c) Tiene il Registro delle entrate e delle uscite e conserva la documentazione relativa.
d) Cura i conteggi e i versamenti alle province federate, a quelle non ancora autonome, ai
responsabili territoriali, e i rimborsi spese nei limiti delle delibere della Direzione
provinciale.
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Art. 7 Compiti e competenze del Vice Coordinatore provinciale
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Sostituisce in caso di assenza o impedimento il Coordinatore provinciale; organizza in
collaborazione con il Coordinatore e con il Tesoriere le iniziative della GILDA degli
insegnanti provinciale e le attività della sede.
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Art. 8 Rappresentanza nei contratti economici con terzi
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Ai fini dei contratti economici con terzi, compresi i rapporti di conto corrente postale e
bancario, rappresentano pro-tempore la Gilda provinciale di Milano il Coordinatore
provinciale, il Tesoriere e il Vice Coordinatore provinciale. Per l’individuazione dei nomi
dei responsabili fanno fede i verbali dell’Assemblea e i verbali della Direzione
provinciale.
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Art. 9 Il Consiglio provinciale operativo
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a) Il Consiglio provinciale operativo è un organo consultivo, ne fanno parte i membri della
Direzione provinciale, i responsabili di province limitrofe che a livello organizzativo
fanno riferimento alla provincia di Milano, tutti gli iscritti che hanno incarichi di settore o
territoriali dalla Direzione provinciale.
b)Viene riunito dalla Direzione provinciale ed esprime pareri in merito all’organizzazione
delle iniziative.
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Art.10 Il Collegio provinciale dei probiviri
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a) Il collegio provinciale dei probiviri, eletto dall’Assemblea provinciale dei delegati di
cui all’art. 2, è il massimo organo di garanzia dell’associazione a livello provinciale; è
composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre con la presenza di tre
membri tra effettivi e supplenti.
b) I membri del Collegio sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dei
votanti; gli elettori possono esprimere fino a 5 preferenze. In caso di parità di voti riportati
sarà eletto il candidato anagraficamente più anziano.
c) Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un Presidente.
d) Al Collegio provinciale dei Probiviri spetta il giudizio, previo ricorso, sulla conformità
allo Statuto della GILDA e al Regolamento provinciale degli atti adottati dagli organi
dell’Associazione. Esso esamina e compone altresì le controversie che dovessero
insorgere tra gli organi dell’associazione. Le decisioni sono appellabili al Collegio
nazionale dei Probiviri.
e)Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dalla richiesta.
f) Il Collegio provinciale dei probiviri è competente a giudicare le infrazioni disciplinari
degli iscritti della GILDA provinciale e di iscritti che ricoprono cariche elettive o di
responsabilità.
g)Il Collegio, ricevuto un ricorso, deve invitare immediatamente le parti interessate ad
inviare le proprie contro deduzioni entro il termine di trenta giorni. Il Collegio deve
emettere la propria decisione entro 90 giorni dalla prima riunione.
h) La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico
nell’Associazione e il candidato deve essere iscritto alla GILDA da almeno due anni. Il
candidato al Collegio dei probiviri non deve rivestire incarichi direttivi in altre
associazioni sindacali e professionali della scuola e in partiti politici.
i) Le misure disciplinari, commisurate alla gravità dell’infrazione, sono: il richiamo; la
deplorazione; la sospensione da ogni attività fino a dodici mesi; l’espulsione
dall’Associazione. Contro tali decisioni si può ricorrere ai probiviri nazionali.
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Art. 11 Il Collegio provinciale per il controllo dei conti
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a) Il Collegio provinciale per il controllo dei conti è eletto a scrutinio segreto
dall’Assemblea provinciale dei delegati vigila sugli atti amministrativi e contabili
dell’Associazione, accompagna con una propria relazione il Conto consuntivo annuale ed
è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre con la presenza di 3
membri fra effettivi e supplenti. I membri del Collegio sono eletti a scrutinio segreto e con
la maggioranza dei 2/3 dei votanti; gli elettori possono esprimere fino a 5 preferenze. In
caso di parità di voti riportati sarà eletto il candidato anagraficamente più anziano.
b)Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente. I membri del Collegio, non possono
ricoprire incarichi in Direttivi provinciali e nazionali e in Collegi di probiviri, la carica non è
incompatibile con analogo incarico di controllo contabile in altra provincia o nazionale
dell’Associazione stessa e il candidato alla carica deve essere iscritto alla GILDA da almeno
due anni, non deve rivestire incarichi direttivi in altre associazioni sindacali e professionali
della scuola e in partiti politici.
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